0.812.121.5 Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti

0.812.121.5 Abkommen vom 13. Juli 1931 zur Beschränkung der Herstellung und zur Regelung der Verteilung der Betäubungsmittel

Art. 3

Qualsiasi alta Parte contraente potrà fornire, se è necessario, per un anno qualsiasi e per uno qualsiasi dei suoi territori, delle valutazioni valevoli per il detto territorio e pel detto anno, esponendo le ragioni che le giustifichino.

Art. 3

Jeder vertragschliessende Teil kann nötigenfalls für jedes Jahr und jedes seiner Gebiete Nachtragsschätzungen für das Gebiet und Jahr mit entsprechender Begründung einreichen.

 

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