1. In esecuzione dei loro obblighi derivanti dalle Convenzioni dell’Unione postale universale, ed in conformità con i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni, le Parti prendono provvedimenti per porre fine all’utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito e cooperano a tal fine tra di loro.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono in particolare:
(1) Die Vertragsparteien treffen nach Massgabe ihrer Verpflichtungen aus den Übereinkünften des Weltpostvereins und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ihrer jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnung Massnahmen, um die Benutzung des Postwegs für den unerlaubten Verkehr zu unterbinden, und arbeiten zu diesem Zweck untereinander zusammen.
(2) Die in Absatz 1 genannten Massnahmen umfassen insbesondere:
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.