L’articolo 16 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«I servizi di segretariato della Commissione e dell’Organo saranno forniti dal Segretario generale. Tuttavia, il Segretario dell’Organo sarà nominato dal Segretario generale in consultazione con l’Organo.»
Artikel 16 des Einheits-Übereinkommens wird wie folgt geändert:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.