Il Segretario generale trasmetterà una copia conforme autentica del presente protocollo a tutte le Parti alla convenzione unica e a tutti i suoi firmatari. Quando il presente protocollo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo i dell’articolo 18 di cui sopra, il Segretario generale stabilirà il testo della convenzione unica così come viene modificata dal presente protocollo e ne trasmetterà la copia conforme autenticata a tutti gli Stati Parti o abilitati a diventare Parti alla convenzione nella sua forma modificata.
Der Generalsekretär übermittelt allen Vertrags- und Unterzeichnerstaaten des Einheits-Übereinkommens eine beglaubigte Abschrift des vorliegenden Protokolls. Bei Inkrafttreten dieses Protokolls gemäss dem vorstehenden Artikel 18 Absatz 1 arbeitet der Generalsekretär den Wortlaut des durch das vorliegende Protokoll abgeänderten Einheits-Übereinkommens aus und übermittelt dessen beglaubigte Abschrift an alle Staaten, die Vertragsparteien des abgeänderten Übereinkommens sind oder berechtigt sind, seine Vertragsparteien zu werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.