Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l’articolo 38 della convenzione unica:
«Articolo 38bis Accordi per l’istituzione di centri regionali
Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, essa farà in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell’Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall’uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.»
Der folgende Artikel wird nach Artikel 38 des Einheits-Übereinkommens eingefügt:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.