L’articolo 20 della convenzione unica sarà modificato come segue:
«1. Le Partì invieranno all’Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall’Organo:
3. Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel Paese o territorio per i bisogni speciali, nonché le quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.»
Der Artikel 20 des Einheits-Übereinkommens wird wie folgt geändert:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.