0.812.121 Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (con tavole)

0.812.121 Einheits-Übereinkommen von 1961 über die Betäubungsmittel in der durch das Protokoll vom 25. März 1972 geänderten Fassung (mit Tabellen)

Art. 7 Revisione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione


Salvo per ciò che concerne le decisioni previste all’articolo 3, ogni decisione o raccomandazione adottata dalla Commissione in esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione e ogni sua altra decisione o raccomandazione, è presa con riserva dell’approvazione del Consiglio o dell’Assemblea generale o di ogni modifica apportata dall’uno o dall’altro di questi Organi.

Art. 7 Nachprüfung der Beschlüsse und Empfehlungen der Kommission

Ausser den in Artikel 3 vorgesehenen Beschlüssen unterliegen alle auf Grund dieses Übereinkommens von der Kommission angenommenen Beschlüsse und Empfehlungen in gleicher Weise wie ihre sonstigen Beschlüsse und Empfehlungen dem Vor-behalt der Genehmigung oder der Abänderung durch den Rat oder die Generalversammlung.

 

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