0.811.119.454.1 Convenzione del 28 giugno 1888 tra la Svizzera e l'Italia per l'ammissione reciproca degli esercenti arti salutari domiciliati nei distretti di frontiera all'esercizio della professione

0.811.119.454.1 Übereinkunft vom 28. Juni 1888 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die gegenseitige Zulassung der an der Grenze wohnenden Medizinalpersonen zur Berufsausübung

Art. 6

La presente Convenzione entrerà in vigore col ventesimo giorno dopo la sua promulgazione nelle forme statuite dalle leggi de’ due paesi e continuerà ad avere il suo effetto sino a che non siano passati sei mesi dal giorno in cui sarà stata dall’una o dall’altra delle Parti contraenti dinunziata. Essa sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà al più presto possibile.

Art. 6

Die gegenwärtige Übereinkunft soll zwanzig Tage nach ihrer beiderseits in den von den Gesetzen beider Staaten vorgeschriebenen Formen erfolgten Promulgation in Kraft treten und bis sechs Monate nach dem Tage in Kraft bleiben, an welchem sie von einer der vertragschliessenden Parteien aufgekündet wird. Sie soll ratifiziert und die Ratifikationen sollen sobald als möglich ausgewechselt werden.

 

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