Le persone che a tenore dell'art. 1 esercitano la loro professione nelle località dello Stato limitrofo situate in vicinanza del confine, non sono autorizzate a stanziarvisi in modo duraturo ossia a stabilirvi un domicilio, se non uniformandosi alle leggi vigenti in questo Stato e sottoponendosi nominatamente ad un nuovo esame.
Die Personen, welche in Gemässheit des Artikels 1 in den in der Nähe der Grenze belegenen Orten des Nachbarlandes ihren Beruf ausüben, sollen nicht befugt sein, sich dort dauernd niederzulassen oder ein Domizil zu begründen, es sei denn, dass sie sich der in diesem Lande geltenden Gesetzgebung und namentlich nochmaliger Prüfung unterwerfen.
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