0.810.22 Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 2002 alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

0.810.22 Zusatzprotokoll vom 24. Januar 2002 über die Transplantation menschlicher Organe und Gewebe zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin

Art. 32 Adesione

(1)  Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.

(2)  L’adesione avverrà depositando presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa uno strumento di adesione che avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito.

Art. 32 Beitritt

(1)  Nach Inkrafttreten dieses Protokolls kann jeder Staat, der dem Übereinkommen beigetreten ist, auch diesem Protokoll beitreten.

(2)  Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des Europarats und wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach der Hinterlegung folgt.

 

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