0.810.22 Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 2002 alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

0.810.22 Zusatzprotokoll vom 24. Januar 2002 über die Transplantation menschlicher Organe und Gewebe zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin

Art. 24 Violazione dei diritti o principi

Le Parti assicurano una protezione giurisdizionale appropriata volta a impedire o far cessare in tempi brevi qualsiasi illecita violazione dei diritti e dei principi riconosciuti nel presente Protocollo.

Art. 24 Verletzung von Rechten oder Grundsätzen

Die Vertragsparteien sorgen mit rechtlichen Mitteln dafür, dass Verletzungen der in diesem Protokoll verankerten Rechte und Grundsätze verhindert oder rasch beendet werden.

 

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