(1) Un organo o un tessuto prelevato da una persona per uno scopo diverso dalla donazione finalizzata al trapianto può essere trapiantato soltanto se tale persona è stata informata in modo esauriente sulle conseguenze e i possibili rischi e che la stessa abbia dato il proprio consenso o, nel caso sia incapace di consentire, è stata ottenuta la debita autorizzazione.
(2) Tutte le disposizioni del presente Protocollo, eccetto quelle previste dai capitoli III e IV, si applicano alle situazioni descritte nel paragrafo 1.
(1) Wird ein Organ oder Gewebe einer Person zu anderen Zwecken als zur Spende für eine Transplantation entnommen, so darf es nur transplantiert werden, wenn diese Person über die möglichen Folgen und Risiken aufgeklärt worden ist und sie ihre Einwilligung nach Aufklärung erteilt hat oder wenn im Falle einer nicht einwilligungsfähigen Person die entsprechende Einwilligung erteilt worden ist.
(2) Alle Bestimmungen dieses Protokolls mit Ausnahme der Kapitel
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