Il donatore e, se necessario, la persona o l’organismo chiamato a rilasciare l’autorizzazione giusta l’articolo 14 paragrafo 2 del presente Protocollo sono preventivamente informati in modo appropriato sullo scopo e sulla natura del prelievo nonché sulle conseguenze e sui rischi.
Essi sono ugualmente informati sui diritti e sulle garanzie previsti dalla legge per la protezione del donatore. In particolare, sono informati sul diritto di ottenere un parere indipendente in merito ai rischi del prelievo da parte di un operatore sanitario con esperienza appropriata nel settore, che non partecipa né al prelievo dell’organo o del tessuto, né alle successive procedure di trapianto.
Der Spender und gegebenenfalls die Person oder Stelle, die die Einwilligung gemäss Artikel 14 Absatz 2 erteilt, sind zuvor ausreichend über den Zweck und die Art der Entnahme sowie deren Folgen und Risiken aufzuklären.
Zudem sind sie über die gesetzlichen Rechte und Sicherheitsmassnahmen zum Schutz des Spenders aufzuklären. Zu informieren sind sie dabei namentlich über das Recht auf unabhängige medizinische Beratung über die Risiken der Entnahme durch eine medizinische Fachperson mit relevanter Erfahrung, die weder an der Organ- bzw. Gewebeentnahme noch an den nachfolgenden Transplantationsmassnahmen beteiligt ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.