0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 9

L’attività dell’Organizzazione è esercitata:

a)
Dall’Assemblea mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Assemblea della sanità);
b)
Dal Consiglio esecutivo (qui di seguito chiamato Consiglio);
c)
Dal Segretariato.

Art. 9

Die Tätigkeit der Organisation wird durchgeführt durch:

a.
die Weltgesundheitsversammlung (im folgenden Gesundheitsversammlung genannt);
b.
den Exekutivrat (im folgenden Rat genannt);
c.
das Sekretariat.
 

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