0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 82

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà gli Stati partecipanti alla presente costituzione della data della sua messa in vigore. Egli comunicherà loro parimente le date dell’accettazione da parte di altri Stati.

Art. 82

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird die an dieser Verfassung beteiligten Staaten vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens in Kenntnis setzen. Er wird sie ebenso über den Zeitpunkt, an dem ihr andere Staaten beitreten, unterrichten.

 

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