0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 79

a) Gli Stati possono accettare la presente costituzione mediante:

I.
Firma, senza riserva d’approvazione;
II.
Firma con riserva d’approvazione e consecutiva accettazione;
III.
Accettazione pura e semplice.

b) L’accettazione è effettiva con il deposito d’un documento ufficiale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 79

a.  Die Staaten können dieser Verfassung beitreten durch:

I.
Unterzeichnung ohne Vorbehalt der Genehmigung;
II.
Unterzeichnung unter Vorbehalt der Genehmigung mit nachfolgender Annahme;
III.
einfache Annahme.

b  Die Annahme wird wirksam durch die Hinterlegung einer offiziellen Urkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen.

 

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