0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 61

Ogni Stato Membro presenta annualmente all’Organizzazione un rapporto su le misure prese ed i progressi fatti nel miglioramento della sanità della popolazione.

Art. 61

Jeder Mitgliedstaat legt der Organisation jährlich Bericht ab über die zur Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung getroffenen Massnahmen und die damit erzielten Fortschritte.

 

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