0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 58

Sarà istituito un fondo speciale per l’intervento in casi d’urgenza e d’imprevisti; il Consiglio ne disporrà secondo il suo libero apprezzamento.

Art. 58

Ein Spezialfonds, über den der Rat nach freiem Ermessen verfügen kann, wird errichtet, um dringenden Fällen und unvorhergesehenen Ereignissen zu begegnen.

 

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