0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 31

Il Direttore generale è nominato dall’Assemblea della sanità, su proposta del Consiglio ed alle condizioni che fissa l’Assemblea della sanità. Il Direttore generale è sottoposto all’autorità del Consiglio; egli è il più alto funzionario tecnico ed amministrativo dell’Organizzazione.

Art. 31

Der Generaldirektor wird von der Gesundheitsversammlung auf Vorschlag des Rates gemäss den von der Gesundheitsversammlung festzulegenden Bedingungen ernannt. Der Generaldirektor untersteht der Autorität des Rates und ist der höchste technische und administrative Beamte der Organisation.

 

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