0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 29

Il Consiglio esercita, in nome di tutta l’Assemblea della sanità, i poteri che gli sono delegati da questa organizzazione.

Art. 29

Der Rat übt im Namen der gesamten Gesundheitsversammlung diejenigen Befugnisse aus, die von dieser an ihn delegiert werden.

 

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