0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 16

L’Assemblea della sanità elegge il suo Presidente e gli altri membri dell’ufficio all’inizio d’ogni sessione annuale. Essi restano in funzione sino all’elezione dei loro successori.

Art. 16

Die Gesundheitsversammlung wählt ihren Präsidenten und die übrigen Mitglieder des Büros bei Beginn jeder Jahrestagung. Diese bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt.

 

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