0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 11

Ogni Stato Membro è rappresentato da tre delegati al massimo, uno dei quali dev’essere designato dallo Stato Membro come capo della delegazione. Questi delegati dovrebbero essere scelti tra le persone meglio qualificate per competenza tecnica nel campo sanitario e rappresentare, di preferenza, l’amministrazione nazionale della sanità dello Stato Membro.

Art. 11

Jeder Mitgliedstaat soll nicht mehr als drei Vertreter entsenden, von denen einer durch den Mitgliedstaat als erster Vertreter zu bezeichnen ist. Diese Vertreter sollen aus den durch ihre fachliche Zuständigkeit auf dem Gebiete des Gesundheitswesens geeignetsten Persönlichkeiten ausgewählt werden und vornehmlich die staatliche Gesundheitsverwaltung des Mitgliedstaates vertreten.

 

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