La corrispondenza privata dell’ufficio pubblico di telegrafi è soggetta alla tariffa telegrafica del Regno d’Italia; per la corrispondenza privata della stazione telefonica pubblica fa regola l’Accordo provvisorio fra l’Italia e la Svizzera del 20 aprile/7 maggio 19045.
5 Questo Accordo è stato sostituito dall’Accordo 22 marzo/18 maggio 1927, divenuto a sua volta caduco giusta il DCF 6 settembre 1939 (RU 36 853; RU 44 650 Art. 2).
Die Privatkorrespondenz des öffentlichen Telegrafenbüros ist dem Telegrafentarife des Königreiches Italien unterworfen; für die Privatkorrespondenz der öffentlichen Telefonstation gilt das provisorische Abkommen zwischen Italien und der Schweiz vom 20. April/7. Mai 19046.
6 [AS 36 803; AS 44 613 Art. 2]
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