1. L’assemblea delle radiocomunicazioni esamina le raccomandazioni relative alle questioni che ha selezionato secondo le proprie procedure o che le sono state presentate dalla Conferenza di plenipotenziari, da un’altra conferenza, dal Consiglio o dal Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e, a seconda dei casi, formula raccomandazioni a tale riguardo.
1bis. L’assemblea delle radiocomunicazioni è abilitata ad adottare i metodi di lavoro e di procedura applicabili alla gestione delle attività del Settore, conformemente al numero 145A della Costituzione.
2. Per quanto concerne il numero 129 di cui sopra, l’assemblea delle radiocomunicazioni:
3. L’assemblea delle radiocomunicazioni è presieduta da una persona designata dal governo del Paese dove la riunione si svolge o, qualora tale riunione avvenga nella sede dell’Unione, da una persona eletta dall’assemblea stessa, il presidente è assistito dai vice-presidenti eletti dall’assemblea.
4. Un’assemblea delle radiocomunicazioni può affidare al Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni questioni specifiche relative al suo settore di competenza, eccetto quelle concernenti le procedure contenute nel Regolamento delle radiocomunicazioni, indicando le misure da adottare in merito a tali questioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.