2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni mediante accordo unanime. Se non ha l’appoggio della maggioranza del Comitato, il presidente può, in circostanze eccezionali, adottare decisioni sotto la sua responsabilità, qualora ritenga che la soluzione dei problemi in oggetto sia urgente e che non si possa attendere la successiva sessione del Consiglio. In tali circostanze, egli fa rapporto sollecitamente e per iscritto agli Stati membri del Consiglio su tali problemi, indicando le ragioni che lo hanno indotto a prendere dette decisioni e comunicando loro, al contempo, le opinioni espresse per iscritto dagli altri membri del Comitato. Se i problemi esaminati in tali circostanze non sono urgenti ma sono tuttavia importanti, essi saranno presentati al Consiglio per esame nella sua successiva sessione.
3. Il presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese; il Comitato può altresì riunirsi, in caso di necessità, su richiesta di due dei suoi membri.
4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinamento è elaborato e comunicato su richiesta agli Stati membri del Consiglio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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