1. I pagamenti dei conti internazionali sono considerati transazioni correnti e sono effettuati in conformità con gli obblighi internazionali correnti degli Stati membri e dei Membri dei Settori interessati, se i loro governi hanno stipulato intese a tale riguardo. In mancanza di intese di tal genere o di accordi particolari conclusi alle condizioni previste all’articolo 42 della Costituzione, tali pagamenti di conti avvengono in conformità con le disposizioni dei Regolamenti amministrativi.
2. Le amministrazioni degli Stati membri e dei Membri dei Settori che gestiscono servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d’accordo sull’importo dei loro debiti e crediti.
3. I conti inerenti ai debiti e crediti di cui al numero 498 di cui sopra sono elaborati in base alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi, a meno che intese particolari non siano state stipulate tra le parti interessate.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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