1. Il Segretario generale ed i direttori degli Uffici incoraggiano gli enti e le organizzazioni in appresso a partecipare in maniera più ampia alle attività dell’Unione:
2. I direttori degli Uffici lavorano in stretta collaborazione con gli enti e le organizzazioni ammessi a partecipare ai lavori di uno o più Settori dell’Unione.
3. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente di cui al numero 229 in conformità con le disposizioni pertinenti della Costituzione e della presente Convenzione e approvata dallo Stato membro interessato è indirizzata da quest’ultimo al Segretario generale.
4. Ogni domanda di un ente di cui al numero 230 presentata dallo Stato membro interessato è trattata secondo una procedura stabilita dal Consiglio. La conformità di una domanda di questo tipo con detta procedura è oggetto di un esame da parte del Consiglio.
4bis. La domanda d’ammissione in qualità di Membro di un Settore formulata da uno degli enti di cui ai numeri 229 o 230, può anche essere inviata direttamente al Segretario generale. Gli Stati membri che autorizzano questi enti ad inviare una domanda direttamente al Segretario generale devono informarne quest’ultimo. Gli enti il cui Stato membro non ha informato il Segretario generale non hanno la possibilità di rivolgersi direttamente a quest’ultimo. Il Segretario generale deve aggiornare e pubblicare periodicamente la lista degli Stati membri che hanno autorizzato enti di loro competenza o che sottostanno alla loro sovranità a rivolgersi direttamente a lui.
4ter. Se riceve direttamente da un ente una domanda conforme al numero 234A di cui sopra, il Segretario generale bada, tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio, che la funzione e gli obiettivi del candidato siano conformi all’obiettivo dell’Unione. In seguito il Segretario generale informa immediatamente lo Stato membro di questa domanda invitandolo ad approvarla. Se il Segretario generale non riceve obiezioni da parte dello Stato membro entro 4 mesi, gli invia un telegramma di sollecito. Se entro 4 mesi dalla data d’invio del telegramma di sollecito, il Segretario generale non riceve obiezioni, la domanda è considerata approvata. Se riceve un’obiezione dallo Stato membro, il Segretario generale invita il richiedente a mettersi in contatto con lo Stato membro in questione.
4quater. Nell’autorizzare l’invio di una domanda direttamente al Segretario generale, uno Stato membro può informare quest’ultimo che gli conferisce facoltà di approvare ogni domanda proveniente da un ente di sua competenza o che sottostà alla sua sovranità.
5. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente o un’organizzazione di cui al numero 231 di cui sopra (ad eccezione delle organizzazioni di cui ai numeri 260 e 261 della presente Convenzione) è trasmessa al Segretario generale e trattata in conformità con le procedure istituite dal Consiglio.
6. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un’organizzazione di cui ai numeri 260–262 della presente Convenzione è trasmessa al Segretario generale e l’organizzazione interessata è iscritta sulle liste di cui al numero 237 di cui sopra.
7. Il Segretario generale elabora e aggiorna, per ciascun Settore, liste di tutti gli enti ed organizzazioni di cui ai numeri 229–231 nonché ai numeri 260– 262 della presente Convenzione che sono ammessi a partecipare ai lavori dei Settori. Pubblica ciascuna di queste liste ad intervalli appropriati e le sottopone per conoscenza di tutti gli Stati membri, dei Membri dei Settori interessati e del direttore dell’Ufficio interessato. Tale direttore informa gli enti ed organizzazioni interessati sul seguito che è stato dato alla loro richiesta e ne informa gli Stati membri interessati.
8. Le condizioni di partecipazione ai lavori dei Settori degli enti ed organizzazioni che figurano sulle liste di cui al numero 237 sono enunciate nel presente articolo, all’articolo 33 ed in altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 25–28 della Costituzione non sono loro applicabili.
9. Un membro di Settore può agire a nome dello Stato membro che l’ha riconosciuto, a condizione che quest’ultimo informi il direttore dell’Ufficio interessato che l’ha debitamente autorizzato.
10. Ogni Membro di un Settore ha diritto di denunciare la sua partecipazione con una notifica indirizzata al Segretario generale. Se del caso, tale partecipazione può anche essere denunciata dallo Stato membro o, nel caso del membro di Settore approvato conformemente al numero 234C, in base ai criteri e alle procedure sancite dal Consiglio. La cessazione produrrà i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a partire dal giorno in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.
11. Il Segretario generale elimina dalla lista degli enti e delle organizzazioni il nominativo di quelli/e che non sono più autorizzati/e a partecipare ai lavori di un Settore, in conformità con i criteri e le procedure definite dal Consiglio.
12. L’assemblea o la conferenza di un Settore può decidere di ammettere la partecipazione di un ente o di un’organizzazione in qualità di Associato ai lavori di una data commissione di studio e dei suoi gruppi subordinati, in base ai principi enunciati qui di seguito:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.