1. Il Direttore dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni.
2. In particolare il direttore:
- a)
- aggiorna ogni anno, di concerto con i presidenti delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni e altri gruppi, il programma di lavoro approvato dall’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
- b)
- partecipa di diritto, ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni, delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni e di altri gruppi. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle assemblee e delle riunioni del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni consultando il Segretariato generale in conformità con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se necessario, con gli altri Settori dell’Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative a tale preparazione;
- c)
- tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazione delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali o delle decisioni dell’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, a fini di pubblicazione in forma appropriata;
- d)
- scambia, con gli Stati membri e i Membri del Settore, dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e se del caso aggiorna i documenti e le banche dati del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, come necessario, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell’Unione, in conformità con il numero 172 della Costituzione;
- e)
- rende conto, in un rapporto presentato all’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, sull’attività del Settore a decorrere dall’ultima assemblea e sottopone al Consiglio, nonché agli Stati membri e ai Membri del Settore, un rapporto sull’attività di questo Settore durante il biennio seguente l’ultima assemblea, a meno che non venga convocata una seconda assemblea;
- f)
- elabora un bilancio preventivo basato sui costi corrispondenti alle esigenze del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale per esame da parte del Comitato di coordinamento e affinché sia incorporato nel bilancio dell’Unione;
- g)
- determina ogni anno un piano operativo quadriennale riguardante l’anno successivo e i tre anni seguenti, contenente le incidenze finanziarie e le attività che devono essere svolte dall’Ufficio per aiutare l’intero Settore; questo piano operativo quadriennale è esaminato dal Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni conformemente all’articolo 14A della presente Convenzione ed è esaminato e approvato ogni anno dal Consiglio;
- h)
- fornisce il necessario appoggio al Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni e ogni anno informa gli Stati membri, i Membri del settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e il Consiglio in merito ai risultati dei suoi lavori;
- i)
- fornisce assistenza ai Paesi in via di sviluppo per i preparativi delle assemblee mondiali per la normalizzazione, in particolare per lo studio delle questioni prioritarie per questi Paesi.
3. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni nel quadro del preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, d’accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.
4. Il direttore fornisce il sostegno tecnico necessario al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni nel quadro delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.