1. I Paesi membri i cui operatori designati forniscono servizi postali per conto di22 una copertura in territori non compresi nell’Unione sono tenuti a fungere da intermediari per gli altri Paesi membri23. Le disposizioni della Convenzione e dei suoi Regolamenti sono applicabili a queste relazioni eccezionali.
1. Die Mitgliedsländer, deren benannte Betreiber Postdienste im Auftrag von Gebieten erbringen23, die dem Verein nicht angehören, sind verpflichtet, den anderen Mitgliedsländern24 als Vermittler zu dienen. Für diese besonderen Verbindungen gelten die Bestimmungen des Weltpostvertrags sowie die Ergänzenden Bestimmungen.
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