0.748.710.1 Convenzione del 14 settembre 1963 concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili

0.748.710.1 Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen

Art. 26

L’organizzazione dell’aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati membri dell’organizzazione delle Nazioni Unite o d’una loro istituzione specializzata:

a.
ogni firma della presente convenzione con la rispettiva data;
b.
il deposito di ogni strumento di ratificazione o d’adesione con la rispettiva data;
c.
la data in cui la presente convenzione entra in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 paragrafo 1;
d.
la ricezione di ogni notificazione e disdetta con la rispettiva data;
e.
la ricezione di ogni dichiarazione o notificazione fatta in virtù dell’articolo 24, con la rispettiva data.

Art. 23

1.  Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen durch eine an die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation gerichtete Notifikation kündigen.

2.  Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation wirksam.

 

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