1. Gli Stati contraenti, nell’attuazione di indagini o d’arresti o nell’esercizio, in qualsiasi altro modo, della loro competenza per un’infrazione commessa a bordo d’un aeromobile, devono debitamente tener conto della sicurezza e degli altri interessi della navigazione aerea e pertanto devono agire in modo da evitare ritardi inutili dell’aeromobile, dei passeggeri, dei membri dell’equipaggio o delle merci.
2. Ciascuno Stato contraente, nell’adempiere i propri obblighi o nell’esercitare un potere discrezionale consentito ai sensi della presente convenzione, agisce in conformità agli obblighi e alle responsabilità che incombono agli Stati in virtù del diritto internazionale. A tale riguardo, tiene conto dei principi del giusto processo e dell’equo trattamento.
15 Nuovo testo giusta l’art. XII del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall’AF il 18 dic. 2020,
1. Jeder Vertragsstaat wird aufgefordert, die notwendigen Massnahmen zu treffen, um geeignete strafrechtliche, verwaltungsrechtliche oder andere rechtliche Verfahren gegen jede Person einzuleiten, die an Bord eines Luftfahrzeugs eine strafbare oder andere Handlung nach Artikel 1 Absatz 1 begeht; hierzu zählen insbesondere:
2. Dieses Abkommen berührt nicht das Recht jedes Vertragsstaates, in seiner nationalen Gesetzgebung geeignete Massnahmen einzuführen oder beizubehalten, um unbotmässige und störende Handlungen an Bord unter Strafe zu stellen.
13 Eingefügt durch Art. X des Prot. vom 4. April 2014, von der BVers genehmigt am 18. Dez. 2020 und in Kraft für die Schweiz seit 1. Aug. 2021 (AS 2021 469; BBl 2020 5123).
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