1. Il presente protocollo si applicherà a tutti i territori che uno Stato, che ne è parte, rappresenta nelle relazioni estere, esclusi quelli per i quali sia stata presentata una dichiarazione secondo il capoverso 2 del presente articolo.
2. Nel depositare lo strumento di ratificazione o d’adesione, ogni Stato potrà dichiarare che l’accettazione del presente protocollo non concerne uno o parecchi dei territori che rappresenta nelle relazioni estere.
3. In seguito, ogni Stato potrà notificare al Governo della Repubblica popolare di Polonia, che il presente protocollo s’applicherà a uno o a parecchi territori considerati nella dichiarazione prevista al capoverso 2 del presente articolo. Questa notificazione avrà effetto novanta giorni dopo che sia stata ricevuta da quel Governo.
4. Ogni Stato parte al presente protocollo potrà, secondo le disposizioni dell’articolo XXIV, capoverso 1, disdirlo separatamente per tutti o uno qualsiasi dei territori che rappresenta nelle relazioni estere.
Ein Vorbehalt zu diesem Protokoll ist nicht zulässig. Ein Staat kann jedoch durch schriftliche Anzeige an die Regierung der Volksrepublik Polen jederzeit erklären, dass das Abkommen in der Fassung dieses Protokolls nicht anzuwenden sei auf die Beförderung von Personen, Güter und Gepäck für seine Militärbehörden durch Luftfahrzeuge, die in diesem Staat eingetragen und deren gesamter Laderaum von diesen Behörden oder für ihre Rechnung vorbehalten worden ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.