Nell’articolo 3 della convenzione:
a. al capoverso 1 è sostituita la disposizione seguente:
"1 Nel trasporto dei viaggiatori è rilasciato un biglietto di passaggio, contenente:
c. un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di morte o di lesione corporale e di perdita o d’avaria nel bagaglio."
b. al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente:
"2 Il biglietto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità o la perdita del biglietto non menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regola della presente Convenzione. Tuttavia, se il viaggiatore s’imbarca con il consenso del vettore, senza che sia stato rilasciato il biglietto di passaggio, o se il biglietto non contiene l’avviso prescritto nel capoverso 1, lettera c, del presente articolo, il vettore non avrà il diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22."
Zu Artikel 3 des Abkommens:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.