1. Nonostante le disposizioni dell’articolo XXII, qualsiasi Governo contraente altro che quello della Danimarca, i cui contributi per l’anno corrente sono inferiori al dieci per cento della somma limite indicata nell’articolo V, può cessare di partecipare al presente accordo a contare dal 31 dicembre di qualsiasi anno, notificando per iscritto al Segretario generale, al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta, la sua intenzione di cessare parte dell’accordo. Per gli scopi dell’articolo XXII, paragrafo 1, lettera c, tale preavviso è ritenuto costituire parimente una notificazione del desiderio di porre fine al presente accordo.
2. Non appena ricevuto il preavviso di cessazione di partecipazione di un Governo contraente, il Segretario generale ne avverte gli altri Governi contraenti.
2. Nach Erhalt einer oder mehrerer Anzeigen über die Absicht, dieses Abkommen in Übereinstimmung mit Absatz 1 dieses Artikels zu kündigen, benachrichtigt der Generalsekretär die vertragsschliessenden Regierungen.
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