1. Riservate le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, i Governi contraenti si impegnano a ripartire il novantacinque per cento delle spese reali approvate dei servizi, determinate conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, in proporzione ai vantaggi aeronautici che ciascun Governo contraente trae dai servizi. Questa proporzione è determinata, per ciascun Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero delle traversate complete effettuate durante detto anno dagli aeromobili civili di questo Governo sulle rotte che collegano l’Europa e l’America del Nord ed una qualsiasi parte delle quali passi a nord del parallelo 45° nord tra i meridiani 15° ovest e 50° ovest. Inoltre:
2. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo:
3. Al più tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio determina i contributi dei Governi contraenti, allo scopo di fornire le anticipazioni per l’anno successivo. Per il 1983 i contributi sono stabiliti secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, e secondo il novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contributo di ciascun Governo contraente è rettificato in funzione di qualsiasi differenza tra le somme che ha pagato all’organizzazione a titolo delle anticipazioni per il 1981, e la sua quota, pari al novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981. Il contributo rettificato di ciascun Governo contraente è diminuito dell’ammontare della sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso che devono essere versate nel 1983 alla Danimarca secondo l’articolo XIV dell’Accordo.
4. Il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica ai contributi per il 1984, con i cambiamenti di data che si impongono.
5. Per il 1985, il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica col cambiamento di data che si impone e, inoltre, il contributo di ciascun Governo contraente è nuovamente rettificato in funzione di qualsiasi differenza fra la sua quota di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso corrispondenti al 1983, e la sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1983, delle entrate reali verificate provenienti dalle tasse per l’uso e versate alla Danimarca nel 1983.
6. Il metodo per il 1985 si applica per gli anni seguenti, con i cambiamenti di data che si impongono.
7. A partire dal 1° gennaio 1983, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno civile, ciascun Governo contraente paga all’organizzazione, mediante versamenti semestrali, il contributo che gli è stato imputato a titolo delle anticipazioni per l’anno civile in corso, rettificato e diminuito conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3–6 del presente articolo.
8. In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio effettua le rettificazioni destinate a conseguire gli scopi del presente articolo e concernenti qualsiasi tempo per il quale, alla data dell’abrogazione del presente Accordo, i pagamenti non sono stati rettificati conformemente ai paragrafi 3–6 del presente articolo.
9. Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, il 1° maggio di ogni anno al più tardi, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni complete sulle traversate effettuate durante l’anno civile precedente, alle quali si applica il presente articolo.
10. I Governi contraenti possono convenire che le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo siano fornite in loro nome al Segretario generale da un altro Governo.
6 Nuovo testo giusta l’art. 4 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
1. Die nach Artikel V festgelegte Grenze darf nur für die Errichtung, den Betrieb und den Unterhalt solcher Dienste um einen bestimmten Betrag überschritten werden, welche nach diesem Abkommen nicht einer anderen Regelung unterworfen sind. Diese Überschreitung ist mit Zustimmung einer Gruppe vertragsschliessender Regierungen möglich, deren Beiträge zusammen mindestens neunzig Prozent des Gesamtbetrages der in Artikel VII, Absätze 3, 4, 5 und 65 festgesetzten Beiträge für das letzte Kalenderjahr erreichen.
2. Unter Vorbehalt des Artikels II wird jeder Aufwand für die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Dienste oder jede in Anwendung des Artikels XIII Absatz 2 Buchstabe a als Folge des Einbezuges der genannten Dienste in dieses Abkommen genehmigten Ausgabe, nur durch die zustimmenden vertragsschliessenden Regierungen getragen. Der Beitrag dieser Regierungen berechnet sich im Verhältnis ihres Anteils am Gesamtaufwand für das betreffende Jahr. Der in Artikel X erwähnte Reservefonds, welcher diesen Diensten nicht anrechenbar ist, darf nicht für Zwecke verwendet werden, denen diese Regierungen allein zugestimmt haben.
5 Neuer Verweis gemäss Art. 3 des Prot. vom 3. Nov. 1982, von der BVers genehmigt am 4. Juni 1985 und für die Schweiz in Kraft getreten am 17. Nov. 1989 (AS 2005 2065 2063; BBl 1984 III 939).
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