0.748.131.934.920 Scambio di note del 12/29 febbraio 1996 che costituisce il complemento n. 3 allegato II (capitolato d'oneri) della Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse a Blotzheim

0.748.131.934.920 Notenaustausch vom 12./29. Februar 1996 über den Nachtrag Nr. 3 zum Anhang II (Pflichtenheft) des französisch-schweizerischen Staatsvertrages vom 4. Juli 1949 über den Bau und Betrieb des Flughafens Basel-Mülhausen in Blotzheim

Preambolo

Traduzione2

Dipartimento federale
degli affari esteri

29 febbraio 1996
Ambasciata di Francia

Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Francia e si pregia riferirsi alla nota del 12 febbraio 1996 del seguente tenore:

«L’Ambasciata di Francia presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e, a nome del proprio Governo, si pregia comunicare quanto segue:
Con decisione del 25 gennaio 1996 il Consiglio d’amministrazione dell’aeroporto di Basilea Mulhouse, ai fini della prosecuzione dell’ampliamento del detto aeroporto, ha proposto ai Governi francese e svizzero l’allestimento di un complemento al capitolato d’oneri allegato alla Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 19493 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse. Tale proposta si fonda sull’articolo 19 della Convenzione relativa alla revisione dei capitolati d’oneri e sull’articolo 9 di quest’ultimo che disciplina le estensioni e le condizioni di allestimento e di messa in servizio di opere e istallazioni supplementari.
All’uopo i Governi francese e svizzero ritengono che ciascun Paese abbia adempiuto appieno gli impegni stipulati in virtù dell’allegato III alla Convenzione, come emendati mediante scambio di note del 25 febbraio 19714.
Pertanto i due Governi adottano le seguenti disposizioni:
1)
Tenuto conto delle prospettive di sviluppo del traffico aereo, occorre proseguire l’estensione dell’aeroporto e le relative istallazioni. L’estensione massima sarà portata a 850 ettari onde incentivare le attività aeronautiche e consentire la costruzione di una nuova pista di 2600 metri circa di lunghezza, parallela a quella principale.
2)
L’Aeroporto dovrà fornire i fondi necessari all’attuazione dell’opera, con riserva delle disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 indipendentemente da eventuali partecipazioni dei due Stati o delle rispettive collettività territoriali.
L’Ambasciata di Francia sarebbe riconoscente se il Dipartimento federale degli affari esteri confermasse l’accordo del Governo svizzero. La presente nota e quella di risposta del Dipartimento federale degli affari esteri costituiranno così il complemento 3 al capitolato d’oneri allegato alla Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949».

Il Dipartimento federale degli affari esteri si pregia confermare all’Ambasciata di Francia che il Consiglio federale svizzero approva quanto precede.

Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Francia l’assicurazione della sua alta considerazione.

2 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

3 RS 0

4

Präambel

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.