1. Al Consiglio d’amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per agire in nome dell’aeroporto e per eseguire o autorizzare tutti gli atti e le operazioni inerenti alla sua attività.
2. Esso ha segnatamente, e con riserva dell’articolo 13, i seguenti poteri, enumerati in modo indicativo e non limitativo:
Definire la politica generale dell’Aeroporto.
Rappresentare l’aeroporto verso i terzi, le amministrazioni e i Governi francese e svizzero.
Emanare i regolamenti interni dell’aeroporto.
Creare agenzie o uffici ovunque lo creda utile, in Francia e in Svizzera.
Decidere il piano d’organizzazione e di funzionamento dei servizi dell’aeroporto e fissare le tabelle d’effettivi per categorie generali, ad eccezione dei servizi che dipendono esclusivamente dai Governi francese e svizzero.
Procedere alla nomina, pronunciare la revoca, fissare le condizioni d’ammissione o di pensionamento di tutti gli agenti e impiegati dell’aeroporto, ad eccezione del Comandante dell’aeroporto, dei capi dei servizi radioelettrici e meteorologici e degli agenti nominati dai Governi francese e svizzero allo scopo di assicurare i servizi di cui hanno la gestione; il Consiglio d’amministrazione ha, sotto tale riguardo, soltanto il potere di esprimere desideri.
Fissare, con riserva dell’articolo 22, gli stipendi, i salari, le indennità, gli abbuoni, le gratificazioni di tutti gli agenti ed impiegati; organizzare le casse di soccorso e le casse pensioni del personale.
Sbrigare le formalità necessarie per sottoporre l’aeroporto alle legislazioni dei paesi nei quali potrebbe essere chiamato ad operare e nominare gli agenti responsabili.
Allestire il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite, che deve essere comunicato almeno tre settimane prima della deliberazione ai Controlli finanziari previsti nell’articolo 23.
Riscuotere le somme dovute all’aeroporto e pagare quelle di cui è debitore.
Determinare il collocamento delle somme disponibili e regolare l’uso dei fondi di riserva.
Sottoscrivere, girare, accettare e pagare effetti commerciali.
Statuire sui contratti, sulle delibere, sulle aggiudicazioni a cottimo o altre, che interessano l’attività dell’aeroporto.
Autorizzare l’acquisto, il ritiro, il trasferimento e l’alienazione di redditi, valori, crediti, brevetti o licenze di brevetti d’invenzione e diritti mobiliari d’ogni genere.
Consentire, cedere o disdire affitti e locazioni con o senza promessa di vendita.
Autorizzare l’acquisto, la permuta di beni immobili come pure la vendita di quelli che considera inutili, ad eccezione dei beni o dei diritti immobili appartenenti al demanio statale.
Decidere l’esecuzione di costruzioni e di lavori.
Stabilire ogni anno, nei limiti delle risorse disponibili, il programma generale dei lavori ordinari e straordinari da eseguire e approvare gli avanprogetti o i progetti corrispondenti.
Approvare il piano d’insieme dell’aeroporto o le sue modificazioni, come pure l’espansione, l’ampliamento e le nuove creazioni che potessero imporsi.
Prendere l’iniziativa dei provvedimenti necessarie per la creazione di risorse destinate a coprire gli oneri d’amministrazione, di manutenzione, d’esercizio o di miglioramento e, in modo particolare, fissare le condizioni d’uso e le tariffe delle tasse e dei canoni che l’aeroporto riscuote.
Contrarre prestiti mediante apertura di crediti o altrimenti.
Consentire ipoteche, fornire pegni, dare deleghe, prestare cauzioni, avalli e altre garanzie, mobiliari e immobiliari, sui beni appartenenti all’aeroporto.
Effettuare prestiti e anticipazioni.
Esaminare e trasmettere ai Governi francese e svizzero, con le sue conclusioni, il rapporto annuale del Direttore, fissare lo stato di situazione, allestire gli inventari ed i conti.
Agire in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Autorizzare transazioni, compromessi, adesioni, desistenze, come pure priorità e surrogazioni, con o senza garanzia, e levate di sequestro, di iscrizione, di opposizione e altri diritti anteriori o posteriori al pagamento.
Dare parere, ogni volta che è interpellato dalle competenti Autorità francesi o svizzere, su tutte le questioni inerenti ai vari servizi pubblici e concernenti l’esercizio dell’aeroporto.
1. Der Verwaltungsrat geniesst die weitgehendsten Vollmachten, um im Namen des Flughafens zu handeln und um alle für dessen Zwecke erforderlichen Handlungen und Geschäfte auszuführen oder die Ermächtigung dafür zu erteilen.
2. Unter Vorbehalt der Bestimmungen von Artikel 13 hat er namentlich folgende Befugnisse, die nur beispielsweise und nicht abschliessend aufgeführt sind:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.