0.748.131.934.92 Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim

0.748.131.934.92 Französisch-schweizerischer Staatsvertrag vom 4. Juli 1949 über den Bau und Betrieb des Flughafens Basel-Mülhausen in Blotzheim

Art. 14 Disciplinamento e polizia della circolazione aerea

1.  Gli aeromobili che evoluiscono nella zona di circolazione dell’aeroporto e segnatamente sull’aerea di manovra saranno soggetti al disciplinamento francese in materia di circolazione aerea.

2.  Per quanto concerne le condizioni a cui sono assoggettati gli aeromobili, è convenuto

che qualsiasi aeromobile svizzero o francese dovrà sottoporsi alla propria legislazione nazionale;
che qualsiasi aeromobili di un terzo Stato sarà sottoposto al disciplinamento internazionale o, in mancanza, alla leggo francese.

Art. 14 Luftverkehrsregeln und Luftpolizei

1.  Für die in der Nahzone des Flughafens verkehrenden und besonders für die auf dem Boden manövrierenden Luftfahrzeuge gelten die französischen Luftverkehrsregeln.

2.  Was die von einem Luftfahrzeug zu erfüllenden Bedingungen anbetrifft, so gelten:

für jedes schweizerische oder französische Luftfahrzeug seine nationale Gesetzgebung;
für jedes Luftfahrzeug eines dritten Staates die internationalen Vorschriften, bei deren Fehlen das französische Recht.
 

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