Ciascuno dei due Stati permetterà il prolungamento sul suo territorio delle linee telefoniche dell’altro Stato affinchè possono essere stabilite comunicazioni dirette tra i servizi di dogana, di polizia e delle poste, dei telegrafi e dei telefoni che si trovano negli uffici indicati negli articoli 11, 23 e 39 e le loro amministrazioni.
Jeder Staat wird die Verlängerung der Telefonlinien des anderen Staates auf seinem Gebiet gestatten, um die unmittelbare Verbindung der Zoll‑, Polizei- und PTT‑ Dienststellen, die in den in den Artikeln 11, 23 und 39 erwähnten Büros eingerichtet sind, mit ihren eigenen Verwaltungen zu ermöglichen.
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