Per l’applicazione del presente Accordo, tranne ove il contesto richieda una diversa accezione:
1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19444 e include:
2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Venezuela, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità o funzioni simili;
3. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 7 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
4. il termine «tariffa» indica i prezzi per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e rimunerazioni degli agenti, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
5. il termine «Accordo» indica il presente Accordo e il suo Allegato, inclusi i relativi emendamenti;
6. il termine «territorio», se riferito a uno Stato, ha il significato datogli dall’articolo 2 della Convenzione;
7. le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il significato loro attribuito dall’articolo 96 della Convenzione.
Für die Anwendung dieses Abkommens bedeuten, sofern sich aus dem Text nichts anderes ergibt:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.