1. Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti dopo consultazione in conformità dell’articolo 16 dello stesso. Tale modifica entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.
2. Modifiche dell’Allegato del presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti ed entrano in vigore il giorno in cui sono state decise.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.
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