Qualora una delle Parti Contraenti reputi opportuno modificare una disposizione dell’allegato al presente accordo, le competenti autorità aeronautiche delle Parti Contraenti potranno, mediante intesa diretta tra di esse, procedere a tale modificazione.
Sollte ein Vertragsstaat wünschen, eine Bestimmung des Anhanges zu dieser Vereinbarung abzuändern, so können die zuständigen Luftfahrtbehörden der Vertragsstaaten die Abänderung direkt vereinbaren.
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