1 Gli articoli da 4 a 8 sono applicabili, per analogia, alla ricerca di cadaveri nell’ambito di un’operazione di salvataggio. Allorquando dei cadaveri vengano trasportanti senza scalo dallo Stato di destinazione a quello di partenza, la carta di passo è sostituita dal rapporto che il pilota consegna all’ufficio centrale dello St5ato di partenza. Quest’ultimo ne dà notizia alla autorità competente del proprio Stato e al suo ufficio di destinazione.
2 I cadaveri devono essere involti in modo appropriato alle circostanze (ad esempio: in un sacco di tela).
3 Le convenzioni internazionali che regolano il trasporto dei cadaveri non sono applicabili per queste operazioni di salvataggio.
1 Die Artikel 4–8 gelten sinngemäss bei der Bergung von Leichen im Rahmen eines Rettungseinsatzes. Beim Abtransport von Leichen, die ohne Zwischenlandung vom Bestimmungsstaat in den Abgangsstaat verbracht werden, tritt an Stelle des Leichenpasses ein Bericht des Luftfahrzeugführers an die Meldestelle des Abgangsstaates. Diese gibt der zuständigen Behörde ihres Staates und der Meldestelle des Bestimmungsstaates davon Kenntnis.
2 Die Leichen sind in einer den Umständen angemessenen Umhüllung, z. B. einem Leichensack, zu befördern.
3 Internationale Abkommen über Leichenbeförderung sind auf diese Einsätze nicht anzuwenden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.