1. L’Organizzazione è incaricata delle seguenti mansioni:
- (a)
- analizzare le future esigenze del traffico aereo nonché le nuove tecniche necessarie per rispondere a tali esigenze;
- (b)
- elaborare ed adottare obiettivi comuni a lungo termine in materia di navigazione aerea;
- (c)
- coordinare i piani nazionali a medio termine per giungere alla definizione di un piano comune a medio termine vertente sui servizi e sulle installazioni della circolazione aerea nell’ambito degli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo (b) di cui sopra;
- (d)
- promuovere politiche comuni in materia di sistemi di navigazione aerea a terra e a bordo, nonché la formazione del personale dei servizi della navigazione aerea;
- (e)
- esaminare e promuovere i provvedimenti atti ad incrementare il rapporto costo-efficienza e l’efficacia nel settore della navigazione aerea;
- (f)
- promuovere ed eseguire studi, saggi e sperimentazioni relativi alla navigazione aerea; raccogliere e divulgare il risultato degli studi, saggi e sperimentazioni effettuati dalle Parti contraenti nel settore della navigazione aerea;
- (g)
- coordinare i programmi di ricerca e di sviluppo delle Parti contraenti relativi alle nuove tecniche nel settore della navigazione aerea;
- (h)
- esaminare le questioni di competenza del settore della navigazione aerea poste allo studio dalla Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale o da altre Organizzazioni internazionali che trattano l’Aviazione civile;
- (i)
- esaminare gli emendamenti ai piani regionali di navigazione aerea da sottoporre all’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale;
- (j)
- eseguire ogni altra mansione che potrebbe esserle affidata in attuazione del paragrafo c) del comma 1 dell’articolo 1;
- (k)
- assistere le Parti contraenti e gli Stati terzi interessati nella creazione e nella realizzazione di un sistema internazionale di gestione delle correnti di traffico aereo;
- (l)
- fissare e riscuotere i canoni imposti agli utenti dei servizi di navigazione aerea in conformità all’Accordo4 multilaterale relativo ai canoni di rotta, per conto delle Parti contraenti e degli Stati terzi parti a tale Accordo.
Possono essere stipulati accordi particolari tra l’Organizzazione e gli Stati non membri interessati a partecipare all’esecuzione di tali mansioni.
2. A richiesta di una o più Parti contraenti, l’Organizzazione può essere incaricata delle seguenti mansioni;
- (a)
- assistere tali Parti nell’esecuzione di mansioni specifiche di navigazione aerea, come la progettazione e la realizzazione di installazioni e di servizi di circolazione aerea;
- (b)
- fornire ed esercire, nella loro totalità o parzialmente, le installazioni ed i servizi di circolazione aerea, per conto di dette Parti;
- (c)
- assistere dette Parti per quanto riguarda il calcolo e la riscossione dei canoni imposti da queste ultime agli utenti dei servizi di navigazione aerea e che non sono di competenza dell’Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta.
L’esecuzione di tali mansioni è regolamentata in ogni caso da accordi particolari stipulati tra l’Organizzazione e le Parti interessate.
3. Inoltre l’Organizzazione può, dietro richiesta di uno o più Stati non membri, essere incaricata delle seguenti mansioni:
- (a)
- assistere tali Stati per quanto riguarda la gestione delle correnti di traffico aereo, la pianificazione e la fornitura di servizi ed equipaggiamenti di navigazione aerea;
- (b)
- assistere tali Stati per quanto riguarda il calcolo e la riscossione dei canoni imposti da questi Stati agli utenti dei servizi di navigazione aerea e che non sono di competenza dell’Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta.
L’esecuzione di queste mansioni è regolata in ciascun caso da accordi particolari conclusi tra l’Organizzazione e gli Stati interessati.