Ogni Stato contraente s’impegna a vietare, nello spazio aereo sopra al suo territorio, l’esercizio di un’impresa di trasporti aerei appartenente ad uno Stato contraente, qualora il Consiglio giudichi che l’impresa di cui si tratta non si conformi a una decisione inappellabile presa conformemente alle disposizioni dell’articolo precedente.
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, den Betrieb eines Fluglinienunternehmens eines Vertragsstaates im Luftraum über seinem Hoheitsgebiet nicht zu gestatten, wenn der Rat entschieden hat, dass das betreffende Fluglinienunternehmen eine gemäss dem vorhergehenden Artikel ergangene endgültige Entscheidung missachtet.
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