1 fondi raccolti dal Consiglio per rimborso attuato conformemente all’articolo 75 e provenienti dal pagamento di interessi e ammortamenti in virtù dell’articolo 74, sono, nel caso delle anticipazioni finanziate originariamente da alcuni Stati in virtù dell’articolo 73, restituiti agli Stati per i quali sono stati stabiliti contributi iniziali, proporzionatamente ai loro contributi, secondo la decisione del Consiglio.
Geldmittel, die der Rat durch Rückzahlung nach Artikel 75 und aus Zins- und Tilgungserträgen nach Artikel 74 erhält, sind, falls es sich um ursprünglich von Staaten nach Artikel 73 geleistete Vorschüsse handelt, im Verhältnis ihrer vom Rat bestimmten Beiträge den Staaten zurückzuerstatten, die ursprünglich einen Beitrag leisteten.
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