0.748.0 Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale

0.748.0 Übereinkommen vom 7. Dezember 1944 über die internationale Zivilluftfahrt

Art. 52 Votazioni in seno al Consiglio

Le decisioni del Consiglio debbono essere approvate dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio può delegare i suoi poteri, per qualsiasi oggetto determinato, ad un comitato composto di membri del Consiglio. Ogni Stato contraente interessato può ricorrere al Consiglio contro le decisioni di qualsiasi comitato di detto Consiglio.

Art. 52 Abstimmung im Rat

Beschlüsse des Rates bedürfen der Zustimmung der Mehrheit seiner Mitglieder. Der Rat kann seine Vollmacht für jede bestimmte Angelegenheit einem aus Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuss übertragen. Gegen die Beschlüsse eines Ausschusses des Rates kann jeder interessierte Vertragsstaat beim Rat Berufung einlegen.

 

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