0.748.0 Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale

0.748.0 Übereinkommen vom 7. Dezember 1944 über die internationale Zivilluftfahrt

Art. 34 Libri di bordo

Per ogni aeromobile adibito alla navigazione aerea internazionale, è tenuto un libro di bordo sul quale sono registrate le caratteristiche dell’aeromobile e le informazioni concernenti l’equipaggio ed ogni singolo viaggio, secondo le modalità che potrebbero essere prescritte in virtù della presente Convenzione.

Art. 34 Bordbücher

Für jedes in der internationalen Luftfahrt verwendete Luftfahrzeug ist ein Bordbuch zu führen, in das nähere Angaben über das Luftfahrzeug, seine Besatzung und jede Flugreise in der auf Grund dieses Übereinkommens jeweils vorgeschriebenen Weise einzutragen sind.

 

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