0.747.363.2 Convenzione internazionale del 23 settembre 1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di assistenza e di salvataggio marittimi

0.747.363.2 Internationales Übereinkommen vom 23. September 1910 zur einheitlichen Feststellung einzelner Regeln über die Hilfeleistung und die Bergung in Seenot

Art. 9

Nessun compenso è dovuto dalle persone salvate, restando tuttavia ferme le prescrizioni delle leggi nazionali a tale riguardo.

I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell’accidente che ha dato luogo al salvataggio o all’assistenza hanno diritto a un’equa parte del compenso concesso ai salvatori della nave, del carico e dei loro accessori.

Art. 9

Die geretteten Personen haben, unbeschadet der Vorschriften der Landesgesetze, keine Vergütung zu entrichten.

Wer bei Gelegenheit des Unfalls, der den Anlass zur Bergung oder Hilfsleistung gibt, Menschenleben rettet, kann einen billigen Anteil an der Vergütung beanspruchen, die denjenigen Personen zusteht, welche Schiff, Ladung und Zubehör gerettet haben.

 

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