0.747.363.2 Convenzione internazionale del 23 settembre 1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di assistenza e di salvataggio marittimi

0.747.363.2 Internationales Übereinkommen vom 23. September 1910 zur einheitlichen Feststellung einzelner Regeln über die Hilfeleistung und die Bergung in Seenot

Art. 5

È dovuto un compenso anche nel caso in cui l’assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo fra navi appartenenti al medesimo proprietario.

Art. 5

Eine Vergütung kann auch beansprucht werden, wenn die Hilfsleistung oder Bergung zwischen mehreren Schiffen desselben Eigentümers stattgefunden hat.

 

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